Stavolta l’Inviata Specialissima si propone di esaminare alcune questioni pratiche che interessano autori e soggetti coinvolti nel mondo dei diritti di proprietà intellettuale.

Come sapete, Lara Haralds ha vissuto sulla pelle varie esperienze nel campo e può permettersi di elargire qualche pillola giuridica (!).

Ovviamente si tratta di disquisizioni su quesiti teorici, senza la pretesa di dare una risposta compiuta, certa e specifica: si declina ogni responsabilità in merito all’uso che i lettori potranno fare delle suddette informazioni.

LE PILLOLE IP di LARA – Puntata n° 1

L’Autore e il Fallimento dell’Editore – Che cosa accade?

Un errore molto comune che fanno gli scrittori/autori è quello di credere che dopo il fallimento del precedente editore, il contratto di edizione in essere si annulli di diritto (così- puf – per magia!) e loro possano quindi ritornare liberi e allegri sul mercato, cercando un nuovo editore oppure magari ripubblicando la medesima opera in self.

In realtà, come statuisce l’articolo 135 della legge sul Diritto d’Autore (legge 633/1941) “il fallimento dell’editore NON determina la risoluzione del contratto di edizione.”

Il contratto di edizione è risolto soltanto “se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l’esercizio dell’azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell’art. 132.”

Pertanto, al momento della dichiarazione di fallimento dell’editore, il contratto di edizione rimane in uno stato di “congelamento”, in attesa che il Curatore fallimentare faccia le sue scelte.

Infatti è il Curatore che ha il potere di decidere cosa fare, mentre l’Autore deve purtroppo limitarsi ad attendere le sue determinazioni.

Dunque, attenzione: se l’Autore pensa di fare di testa sua e ignora il contratto ancora in essere, sarà passibile di venir considerato inadempiente e quindi condannabile ad eventuali risarcimenti danni.

Ma quali sono le scelte a disposizione del Curatore?

Entriamo un po’ nel dettaglio.

A)     Nel caso di opera già consegnata, il Curatore può dare esecuzione al contratto e quindi stampare e riprodurre l’opera, pagando il compenso pattuito all’autore.

B)     Nel caso in cui il contratto di edizione sia stato formalizzato, ma l’autore non abbia ancora consegnato l’opera, il Curatore può chiedere la consegna ed eventualmente agire in giudizio per ottenere l’adempimento dell’Autore (a meno che l’Autore non decida di ritirare l’opera dal commercio per gravi ragioni morali, ex art. 142 l.d.a – in questo caso però l’Autore deve indennizzare chi aveva acquisito i diritto di riprodurre e pubblicare l’opera: dovrà cioè pattuire con il Curatore il pagamento di una somma che andrà a soddisfare la massa dei creditori).

C)     Il Curatore può inoltre decidere di affittare o alienare l’azienda, cedendo anche i contratti di edizione già in essere, e per questa decisione non sarà necessario il consenso dell’autore ceduto. Bastano due requisiti: 1) il cessionario deve essere un editore; 2) la cessione deve avvenire entro un anno dalla declaratoria del fallimento.

In passato, sono state tentate azioni di opposizione da parte di autori che non volevano essere improvvisamente ceduti, sul presupposto del pregiudizio alla reputazione, ma sul punto la giurisprudenza è stata piuttosto rigorosa: la cessione dei contratti da un editore importante a un editore minore NON costituisce di per sé motivo di pregiudizio alla reputazione.

D)    L’ultima possibilità è che il Curatore non continui il contratto né ceda l’azienda ad altro editore entro un anno dalla declaratoria. Ebbene, solo in questo caso arriva l’agognata libertà, con la risoluzione del contratto di edizione.

L’autore rientra in possesso dell’opera e dei diritti inerenti allo sfruttamento, con in più la possibilità di insinuarsi nel passivo fallimentare per crediti maturati e non ancora saldati (può inoltre chiedere di ricevere le copie invendute, pagando i relativi costi al Curatore); in via speculare, l’editore fallito ha invece diritto al rimborso delle spese di stampa per le eventuali copie residue.

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